Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BADI APS
ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE
1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione
di Promozione Sociale denominata “Pro Loco di Badi APS”, di seguito rinominata “Pro Loco”, con sede nel Comune di
Castel di Casio, attualmente in via Torre Nuova n. 12 – frazione di Badi (Prov. Bologna), operante senza fini di lucro.
L'eventuale trasferimento di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere
deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
2. Il presente statuto è composto di 7 (sette) pagine.
ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ
1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo
sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico e di artigianato del territorio del Comune
di Castel di Casio e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o
differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un
ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili
nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la
pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la
partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco
dell’Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Bologna nel rispetto dello Statuto e delle normative
U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco è apartitica.
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE
1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività
di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di
terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire
attraverso le seguenti attività prevalenti:
 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il
miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali,
le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale,
attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o
manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di
monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Badi e la qualità della vita
dei residenti.
c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più
in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel
paese;
e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta
turistica di Badi attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico,
culturale, folcloristico ed enogastronomico;
f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel
settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la
terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei
minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione
di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici,
scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i
valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un
collegamento anche con le persone che sono emigrate.
h) aprire e gestire Circoli per i Soci, con l’eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco UNPLI APS, secondo le
clausole dell’art. 148 c. 3,5,6,7,8 del T.U.I.R. ex art. 111) e l’adozione del Regolamento Nazionale, con possibilità di
somministrazione di alimenti e bevande, rivolte esclusivamente ai suoi Soci iscritti, la quale non potrà essere di
natura commerciale.
2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi,
e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se
regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
ART. 4 - SOCI
1. I Soci della Pro Loco di Badi APS si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere
iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Castel di Casio e altresì coloro che, pur non residenti,
per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco di Badi APS .
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della
Pro Loco di Badi APS .
5. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di
socio si intenderà acquisita con l’iscrizione del nominativo nell’elenco soci ed il contestuale pagamento della quota di
associazione.
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
7. Il numero degli associati è illimitato
ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento
della quota annuale.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
c) a frequentare i locali della Pro Loco;
d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a
manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
e) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive della Pro Loco;
g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all’interno dell’Assemblea attraverso gli
esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;
b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.
5. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà della Pro Loco
di Badi APS.
ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.
1. L’ammissione di un nuovo Socio avviene contestualmente il versamento della quota associativa, effettuata presso la
Segreteria della Pro Loco di Badi APS o tramite un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego
dovrà essere motivato e comunicato in forma scritta dal Consiglio Direttivo; il richiedente avrà facoltà di presentare
eventuale ricorso entro 30 giorni sul quale si pronuncerà l’Assemblea dei Soci.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Badi APS per dimissioni o per morosità
o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto
ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l’esclusione per dimissioni, prima di procedere all’eventuale esclusione di
un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni
dall’invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio
e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla
prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l’esclusione diventa operante con relativa annotazione
nel libro dei soci.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
ART. 7 – ORGANI
1. Sono organi della Pro loco (indicare la denominazione della pro loco):
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) Il Revisore dei Conti.
2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco (indicare la denominazione della pro loco):
a) il Vicepresidente
b) il Segretario
c) il Tesoriere
d) il Presidente Onorario
3. L’Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 3
Luglio 2017 n. 117, richiamate all’art. 12 del presente statuto.
4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 3
Luglio 2017 n. 117, richiamate all’art. 13 del presente statuto.
5. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All’assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
3. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti nei libri sociali da almeno 3 (tre) mesi. E‘ consentita una
sola delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata
dalla copia del documento di identità del delegante.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal
Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza,
l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un
Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del
Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il
versamento della quota dell’anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell’Assemblea) almeno
quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta
elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet
della Pro Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di
maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei
Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno
24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà
più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, anche su richiesta sottoscritta e
motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del
Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione
del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo
scioglimento della Pro Loco. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da
almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o si richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati
almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di
almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei
tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza
convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a
modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata
all’unanimità;
13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
14. L’eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di minimo 5 e massimo 13 membri. Tuttavia, per assicurare
una equilibrata rappresentatività degli iscritti l’assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima
dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei
soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti dei
Consiglio Direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a
seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel
successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati
delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà
essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la
sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la
metà più uno dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà,
entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In
questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il
rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente
statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio
sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, fissare la quota annuale
associativa, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
10. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di deliberare l’accettazione di nuovi soci direttamente o tramite un proprio
delegato. Dovrà inoltre deliberare la decadenza dei soci inadempienti ed esprimersi in merito all’esclusione di soci
nei casi previsti.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti
dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto
12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di
volta in volta dal Consiglio stesso.
ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente della Pro Loco di Badi APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con
votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di sua assenza le funzioni
vengono attribuite al consigliere più anziano.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà
all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco di Badi APS e ha la responsabilità della sua amministrazione, la
rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è
responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco, ovvero può avvalersi della
prestazione di uno studio di commercialista.
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.
ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE
1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il
Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del
Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica
e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco di Badi APS e le relative registrazioni.
ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO
1. La costituzione dell’Organo di Controllo all’interno della Pro loco è obbligatorio quando siano superati per due
esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 5 unità.
2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell’Assemblea ed in presenza
dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
3. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui
l’Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione
monocratica.
4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l’Unico
Componente ed il relativo Sostituto qualora l’organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito
registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “il Codice”, ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de “il Codice”. Il bilancio sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni (secondo mandato del Consiglio direttivo),
salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare
dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in
possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.
ART. 13 – REVISORE DEI CONTI
1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti
nell’apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 12 unità.
2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 3 Luglio
2017 n. 117
ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro
Loco e viene eletto con votazione segreta
2. AI Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali
contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.
ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO
1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività
sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui
all’art.3 punto 4 del presente statuto;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni
o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco di Badi APS devono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI
1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il
perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro
presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del
volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco,
la stessa potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita
da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico
registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma
libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può
prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco
nell'ambito delle attività istituzionali.
ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Badi APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico
e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in
materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le
somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello
scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità
sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto
dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al
Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.
ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i
soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un
amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità
di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti
contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
3. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad
UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.
ART. 20- NORME FINALI
1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione
annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle
specifiche leggi di settore.
ART. 21 – LOGO DELLA PRO LOCO
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 20
FEBBRAIO 2021
Il giorno venti febbraio duemilaventuno alle ore sedici e quarantuno presso i locali delle ex scuole
elementari di Badi, alla presenza del Consiglio Direttivo e in videoconferenza per i Soci si è tenuta,
in seconda convocazione, poiché la prima del giorno diciannove febbraio duemilaventuno alle ore
ventitre non era presente il numero legale, l’Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente
O.d.G.:
1° - Illustrazione e approvazione modifiche Statuto Pro Loco per adeguamento legislativo alla
“Riforma del Terzo Settore” e costituzione del “Circolo UNPLI Pro Loco di Badi”
2° - Varie ed eventuali
Presenti:
Sarti Sergio – Presidente
Lorenzelli Ruggero – Vice Presidente
Lunghi Marinella – Tesoriera
Desiderà Vilma – Segretaria
Beccari Valerio – Consigliere
Bisoli Sandro – Consigliere
Borri Alessandro – Consigliere
Guglielmi Sara – Consigliere
Righetti Marirosa – Consigliere
Soci presenti in video conferenza n. 6
Soci rappresentati con delega:
Panichi Ettore delegato Lorenzelli Ruggero
Lorenzelli Paolo delegato Lorenzelli Ruggero
Bianchini Alessandro delegato Desiderà Vilma
Marconi Marzia delegato Desiderà Vilma
Bellotti Lella delegato Sacchi Nadia
Sacchi Corrado delegato Sacchi Nadia
Martini Sonia delegato Lunghi Marinella
Sarti Davide delegato Sarti Sergio
Nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 l’Assemblea dei Soci è tenuta in videoconferenza.
Presiede la riunione Il Presidente Sarti Sergio che constatata la validità dell’Assemblea dichiara
aperta la seduta e si inizia a trattare gli argomenti dell’O.d.G. Va premesso che la seduta segue le
direttive dei DD.Lgss. 125/2020 e 183/2020“Mille proroghe", per ciò che riguarda le legittimità
della convocazione in videoconferenza e la conseguente procedura (a chiamata) di rilevazione della
espressione di voto dei soci collegati. Inoltre l’intera seduta viene registrata col sistema di APP
che fornisce il collegamento . Perciò per i nominato“D.LGS Mille proroghe", l’Assemblea
Straordinaria è valida con la modalità di voto dell’Assemblea Ordinaria.
1° - Illustrazione e approvazione modifiche Statuto Pro Loco per adeguamento legislativo alla
“Riforma del Terzo Settore” e costituzione del “Circolo UNPLI Pro Loco di Badi”
Viene premesso che è stato distribuito via email a tutti i soci raggiungibili, il nuovo testo dello
Statuto in approvazione, e mediante preventiva affissione nelle bacheche, l'informativa appropriata
per i non raggiungibili.
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Il Presidente in apertura illustra le motivazioni sia di carattere legislativo che di visibilità della Pro
Loco nel futuro panorama operativo dell’APS (Associazioni Promozione Sociale) adeguando
necessariamente lo Statuto ai dettami nazionali del D.Lgs 117/2017 inerente la Riforma del Terzo
Settore, e all'accesso al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che di fatto
annullano lo status normativo precedente. Il contenuto del nuovo Statuto di fatto cambia lo status
dell’Associazione, rendendola appartenente alla APS, dotandola di maggiori prerogative e
vantaggi fiscali.
Il nuovo testo non stravolge quello finora in essere; le poche variazioni significative vengono
esplicitate (art. 3c1h, art.7c1 d-e, art. 8c3, art.9c9, art. 12,art 13). Il Presidente pone attenzione
all'art. 8c3 che vincola ad una sola delega per socio, da presentare all’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci vota all’unanimità il nuovo testo dello Statuto che alleghiamo al presente
verbale.
Successivamente il Presidente comunica che, come esprime art.3 c1h del nuovo statuto, il Consiglio
Direttivo ha valutato, qualora tempi e modalità siano convenienti, la necessità di attivare le pratiche
necessarie per la costituzione del “Circolo UNPLI Pro Loco di Badi APS”, il che ci permetterebbe
di lavorare con una migliore funzionalità e sicurezza, adeguata al dettato legislativo di riferimento.
Per fondare il Circolo sarà indispensabile la delibera dell'assemblea e un numero minimo di 50 soci
Pro Loco, più tessera a parte di adesione al Circolo UNPLI.
Durante lo svolgimento dell’Assemblea si è collegato con noi il Sig. Virgilio Garganelli, Presidente
UNPLI Emilia Romagna, per un saluto durante il quale ci ha elogiato tra le Pro Loco più attive
dell’appennino bolognese non nascondendo che, purtroppo, per le Pro Loco i “tempi” non sono
facili. Infine ci ha comunicato il suo impegno per poter avere dei fondi economici dalla Regione
E.R. per sostenere le attività delle Pro Loco.
Non essendoci altro da aggiungere il Presidente dichiara conclusa l’assemblea alle ore 17,00.
A “microfoni spenti”coi restanti consiglieri si è parlato di decidere in breve tempo a
rideterminare il contratto di C/C con la banca più conveniente.